Esattamente 170 anni fa, il primo dicembre del 1852, da parte del Ministero delle Finanze viene pubblicata la Continuazione del Regolamento per la percezione del dazio sul macinato nelle Province dello Stato Pontificio
compreso l'Agro Romano.
“Disciplina da osservarsi dai molinari”
Il Regolamento comprende 37 articoli. Eccone un estratto:
L'art. 21 del suddetto Regolamento dice che nessun Molinaro o Proprietario dei Molini potrà macinare alcuna quantità di grano né per proprio né per altrui uso, senza la corrispondente bolletta di dazio pagato, sotto pena della perdita del genere, o della multa di scudi dieci se il genere colpito in frode non oltrepassa le libbre 100, di scudi venti fino ad un Rubbio, e di scudi cinquanta per una
quantità maggiore.
L'art. 22 dice che i mugnai dovranno tenere affisso in ciascuna mola ed in luogo visibile il presente
Regolamento, sotto pena di scudi cinque.
Nei successivi articoli il Regolamento precisa minuziosamente tutto quello che deve fare il Mugnaio sia nei confronti del Macinante sia nei confronti degli Agenti dell'Appaltatore nonché quello che devono fare questi ultimi, precisa inoltre a quali sanzioni ciascuno di essi andrebbe incontro nel caso che non ottemperasse alle varie prescrizioni regolamentari.
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